Dallo STATUTO

Articolo 12 – Personale dirigente e tecnico-amministrativo

  • 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dell’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto.
  • 2. Il personale partecipa alla gestione dell’Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.
  • 3. L’Università, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la più ampia partecipazione.
  • 4. I Dirigenti, nell’ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare:
    • a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
    • b) curano l’attuazione dei progetti e svolgono l’attività di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
    • c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dell’università;
    • d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;
    • e) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
    • f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito;
    • g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, l’azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende.
  • 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l’Università può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dell’ufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dell’interessato.
  • 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dall’art.19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s. m. i. con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.